I costi della restaurazione a Napoli nel 1821

Pubblichiamo la convenzione relativa all’occupazione del Regno delle Due Sicilie da parte degli austriaci, conchiusa a Napoli il 18 ottobre 1821 fra l’Imperatore d’Austria ed il Re delle Due Sicilie, Ferdinando I di Borbone, con l’intervento dell’Imperatore di Russia e del Re di Prussia.


***

In nome della SS. ed indivisibile Trinità

Poichè in conseguenza delle risoluzioni prese a Lubiana il giorno 2 febbraio 1821, il mantenimento dell’esercito austriaco, che in nome e sotto gli impegni reciproci delle tre Corti, d’Austria, di Russia e di Prussia, è stato messo a disposizione del loro alleato S. M. delle Due Sicilie, spetta al medesimo dal momento del passaggio dal Po pel corso di tre anni consecutivi pei quali fu fissata l’occupazione del regno delle Due Sicilie; e poiché col mezzo di una convenzione fra S. M. I. R. A. e S. M. il Re delle Due Sicilie, coll’intervento delle Corti di Russia e di Prussia, deve stabilirsi tutto ciò che riguarda all’esecuzione di quegli impegni temporanei, applicandovi i principi e le forme che vennero osservate durante l’occupazione militare della Francia nell’epoca dal 1815 fino al 1819, le prefate MM. LL. nella vista di regolare questa pendenza, di dilucidare, stabilire e sottoscrivere le condizioni del trattato, hanno nominato i seguenti plenipotenziari, cioè:

S. M. l’Imperatore d’Austria, S. E. il signor Adamo Conte di Fiquelmont, suo ciambellano attuale, ecc., suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso S. M. Siciliana;

S. M. l’Imperatore delle Russie, S. E. il signor Pietro d’Oubril, suo consigliere di Stato attuale, inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso S. M. Siciliana, ecc.;

8. M. il Re di Prussia, S. E. il signor conte di Waldburg-Truchsess, general maggiore e suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso S. M. il Re di Sardegna.

E dall’altra parte S. M. il Re delle Due Sicilie, S. E. il signor Tommaso di Somma, marchese di Circello, ecc., suo gentiluomo di camera, tenente generale e consigliere di Stato incaricato del portafoglio dello relazioni estere, ecc.

I quali dopo il cambio delle loro plenipotenze riconosciute in ottima e valida forma, convennero intorno ai seguenti articoli:

I. Siccome la situazione politica del regno delle Due Sicilie non permette ancora di diminuire la forza dell’esercito d’occupazione quanto potrà esserlo allorchè l’amministrazione dello Stato sarà stata in ogni sua parte ristabilita, ed allorché la forza militare di S. M. Siciliana sarà allo stato determinato col decreto reale 1° luglio 1821, così la riduzione dell’esercito d’occupazione non può aver luogo che poco a poco; ciò che accadrà nelle seguenti epoche.

II. Potendosi ammettere che sul finir di novembre l’amministrazione dello Stato sarà stata ordinata giusta il prescritto dalla legge organica promulgata col decreto di S. M. Siciliana 26 maggio 1821, così l’esercito d’occupazione verrà in questo frattempo, cioè fino al 30 novembre, diminuito fino a che sia ridotto nelle provincie di qua del Faro a 42,000 uomini, cioè a 35,000 di fanteria e 7000 di cavalleria.

III. Nella convenzione conchiusa con S. M. Siciliana il 22 maggio 1821 sulla guarnigione della Sicilia essendosi la M. S. obbligata a cambiare le truppe austriache colà alloggiate con truppe napoletane, subito che il riordinamento di queste ultime sarà così inoltrato da poterlo permettere, le truppe austriache abbandoneranno allora la Sicilia e ritorneranno negli Stati di S. M. I. e R.

IV. Lo sgombro della Sicilia si farà mano a mano, ed in proporzione delle truppe regolate che S. M. Siciliana vi potrà mandare, e l’intero cambio delle truppe austriache seguirà subito che il riordinamento dell’esercito napoletano sarà arrivato a cinque o sei mila uomini. Tre mesi dopo la partenza dalla Sicilia delle ultime truppe di S. M. I. e R., l’esercito austriaco alloggiato nel regno di Napoli dai 42,000 uomini sarà ridotto a 30,000, avuto riguardo di diminuire proporzionatamente le truppe di milizia diversa.

V. Subito che la forza militare napoletana, nella quale sono compresi i tre reggimenti stranieri, che devono formarne una parte, sarà portata al numero prescritto dal decreto reale 1° luglio 1821, l’esercito d’occupazione sarà ridotto a 25,000 uomini, cioè al minimum della sua forza durante i tre anni nei quali rimaner deve di presidio.

VI. Il Governo napoletano verserà mensilmente, e precisamente il primo giorno d’ogni mese, le seguenti somme nella cassa militare di campagna, a titolo di paghe e mantenimento dell’esercito. Per i 42,000 uomini la somma mensile sarà di 57,600 fiorini moneta sonante, il fiorino valutato a 60 grani. Fornirà inoltre giornalmente 42,000 razioni di viveri e 19,500 razioni di foraggio, o questo sarà il maximum di quanto potrà essere richiesto giornalmente, dovendosi nel resto proporzionare il numero giornaliero delle razioni allo stato effettivo della truppa.

VII. Fino al momento in cui l’esercito d’occupazione potrà esser ridotto a 42,000 uomini, il Governo napoletano somministrerà nelle misure sudescritte, e nelle stesse proporzioni, il di più di danaro e di viveri occorrente.

VIII. Nel modo stesso si diminuiranno le somministrazioni da farsi in danaro alla cassa militare di campagna, e le altre che si fanno in natura, in proporzione alla graduata riduzione delle truppe.

IX. I viveri ed i foraggi consisteranno negli articoli descritti nella tariffa compilata e sottoscritta in questo giorno medesimo. Le discipline stabilite in essa tariffa per l’esattezza del servizio saranno in ogni punto osservate.

X. Le spese di caserma, degli alloggi militari, degli spedali e qualunque altro oggetto o competenza, che sono regolati e fissati dalla tariffa, cadono a carico del Governo napoletano.

XI. Siccome spetta al Governo delle Due Sicilie il mantenimento dell’esercito d’occupazione dal momento del suo passaggio sul Po, così il rimborso delle anticipazioni fatte dall’I. R. Corte austriaca, cominciando dal primo giorno di febbraio, dovrà essere stato fatto dal Governo napoletano entro sei mesi, ad incominciare da quello di agosto. L’ammontare di queste anticipazioni sarà liquidato fra le amministrazioni austriaca e napoletana; ma affinchè S. M. I. R. non sia esposta a dover attenderne il rimborso troppo a lungo, S. M. Siciliana si obbliga di versare nel tesoro dello Stato a Vienna gli acconti qui appresso, nei periodi indicati:

Cinquecento mila fiorini pel giorno 31 agosto; Settecentomila fiorini in ciascuno dei tre masi di settembre, ottobre e novembre; ed un milione e quattrocentomila fiorini entro il mese di gennaio;

Ciò che forma la somma di quattro milioni di fiorini in valuta sonante, che sarà da aggiungersi alle somme che l’erario napoletano ha finora pagato pel mantenimento dell’esercito austriaco, e che insieme formano il totale da liquidarsi dal primo di febbraio fino a quel giorno in cui incomincia ad aver forza la presente convenzione.

XII. Tutte le spese pei movimenti delle truppe che abbandonano il territorio del regno, sia per mare fino a Trieste, Venezia o Livorno, sia per terra tanto da quest’ultimo punto, come dai confini del regno fino al Po, stanno a carico del Governo napoletano. I trasporti e le marcie seguiranno secondo le intelligenze da prendersi fra i due Governi; e se mai il Governo austriaco dovesse per questo titolo fare anticipazioni, dovranno queste essere rimborsate entro i trenta giorni successivi a quello in cui i conti saranno stati consegnati al Ministero siciliano. Nella stessa guisa e negli identici periodi il Governo napoletano sarà obbligato di rimborsare le anticipazioni che il Governo austriaco fosse obbligato di fare per la marcia dal Po in poi delle truppe che dovesse spedire, onde mantenere a numero i’ esercito d’occupazione.

XIII. Dopo lo sgombro totale del regno verranno ricevuti negli ospedali napoletani gli ammalati che non si potessero trasportare via, vi saranno curati a spese del Governo napoletano, e dopo la loro guarigione saranno avviati per gli Stati austriaci.

XIV. Le disposizioni della presente convenzione dovranno essere messe in esecuzione, per ciò che concerne al mantenimento dell’esercito d’occupazione il giorno primo di dicembre dell’anno corrente.

XV. La presente convenzione verrà ratificata dalle LL. MM. II. d’Austria e di Russia, e dalle LL. MM. i Re di Prussia e delle Due Sicilie. Il cambio delle ratifiche avrà luogo a Napoli entro due mesi, o più presto che sarà possibile.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari l’hanno sottoscritta, e vi hanno apposto il sigillo delle proprie armi.

Fatto a Napoli, il 18 ottobre 1821.

Marchese di CIRCELLO

Conte di FIQUELMONT

Conte di WALDBURG-TRUCHSESS

 

 

 

 

 

 

Fonte foto: dalla rete

historiaregni

Historia Regni è un portale telematico dedicato alla storia, anzitutto quella italiana. Nasce su iniziativa di Angelo D’Ambra, è senza scopo di lucro e si avvale di collaborazioni gratuite. Le foto presenti sono state, in parte, prese da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo al nostro indirizzo email info@historiaregni.it e si provvederà alla rimozione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *