Il Tribunale dell’Inquisizione in Sicilia

Procedure e modi utilizzati dal Tribunale dell’Inquisizione nella lotta all’eresia

Perché possiamo usare il plurale Inquisizioni più che il singolare Inquisizione? La risposta è semplice, il suddetto tribunale non era unico, ne esistevano molteplici varianti e mutò nei secoli in cui operò.

Occorre distinguere diverse specie di Inquisizione:

  1. L’Inquisizione del Medioevo, che si diresse soprattutto contro i Catari e i Valdesi dal XII al XIII secolo, e contro le eresie francescane nel XIV;
  2. l’Inquisizione spagnola e la sua sede distaccata in Sicilia, che prese un carattere più nazionale e politico quando si trovò a dover difendere contro i mori e gli ebrei l’integrità dei popolo spagnolo, divenendo, nelle mani dei sovrani, uno strumento d’unificazione nazionale e di centralismo monarchico;
  3. l’Inquisizione romana del XVI secolo, riattivata per fermare l’espansione dei protestantesimo.

Nell’anno mille circa le dottrine catare cominciarono a propagarsi nell’Europa continentale. I catari erano gli eretici dualisti medievali ( come albigesi, manichei, publicani o pauliciani, ariani, bulgari, bogomili ecc. ed in Italia i patarini), diffusi soprattutto nella Francia del 13° secolo. In polemica con la Chiesa, predicavano un rinnovamento morale fondato sull’antitesi tra bene e male, spirito e materia ed erano organizzati in una vera e propria gerarchia ecclesiastica. In un primo momento la Chiesa, tra l’XI e la prima metà del XII secolo, vi si oppose con semplici sanzioni di ordine spirituale. Dal 1139, le cose cambiarono, non ci si affidò più solamente alle sole sanzioni spirituali ma con l’ausilio del braccio secolare si cominciarono a reprimere le eresie con pene temporali. Il canone 23 del Concilio ecumenico Laterano del 1139, presieduto da papa Innocenzo II, dice così: «Gli eretici che condannano il matrimonio, rigettano i sacramenti del corpo e del sangue del Signore, il battesimo dei bambini, il sacerdozio e gli altri ordini, siano espulsi dalla Chiesa di Dio come eretici; noi li condanniamo e ordiniamo al potere civile di reprimerli. Includiamo nella stessa sentenza chiunque prenderà le loro difese».

Ciò che ci si chiede a questo punto è qual era il vantaggio del potere temporale nel coadiuvare la Chiesa nella battaglia all’eresia? Semplice fede e obbedienza nei dictat della Chiesa? La spiegazione è poco praticabile dato che i regnanti secolari non esitavano ad entrare in contrasto con i pontefici quando quest’ultimi gli facevano dei torti. E allora perché? Sicuramente la caccia all’eresia era un modo per spostare l’attenzione dell’opinione pubblica verso un nemico comune che fungeva da capro espiatorio, accusando gli eretici di tutti i problemi del regno. Un esempio di quanto il popolo sia stato sobillato contro gli eretici, lo testimonia un episodio, in cui il parroco di Vèzelay nel 1167 dovette giudicare alcuni uomini accusati d’eresia, egli prima di assumere qualsiasi decisione volle consultare la folla sul destino dei cosiddetti eretici, la risposta fu: «Al rogo».

L’Inquisizione si cominciò ad organizzare e sviluppare durante il XIII secolo. Ab origine incaricati di scovare gli eretici e giudicarli erano i vescovi coadiuvati dal braccio secolare, così come si evince dai decreti di Alessandro III e Lucio III. L’affidare tal compito ai vescovi faceva si che non vi fosse un esercizio rigoroso nella lotta all’eresia, molti erano tolleranti verso chi sbagliava poiché o conoscenti o familiari. Era necessario un corpo di uomini integerrimi, inoltre nel Medioevo si era diffuso il privilegio dell’esenzione, in virtù del quale si dovesse essere giudicati solamente dall’autorità della Curia romana e non dall’ordinaria giurisdizione dei vescovi, tal privilegio non produceva effetti, da papa Lucio III in poi, quando il reato imputato fosse stato l’eresia. Fu così che alla fine del XII secolo vi erano due Inquisizioni, quella episcopale dei vescovi e quella legatina ovvero della Santa Sede.

L’Inquisizione Spagnola

Nacque nel XV secolo, voluta da Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia all’alba dell’unificazione delle Spagne, per eliminare le minoranze etniche ebraiche ed arabe al fine di creare il popolo spagnolo e sancire la definitiva unità nazionale. La coppia di regnanti affidò a Tomàs de Torquemada nel 1481 l’arduo compito di scovare e punire gli infedeli, e coloro che ufficialmente si erano convertiti ma ufficiosamente continuavano a praticare in segreto i riti delle loro religioni (i cd. marrani). In questo clima va ad inserirsi l’editto di Granada del 31 marzo 1492 con cui le Maestà Cattoliche espulsero dalla Spagna tutti gli ebrei. In questo caso l’Inquisizione si “nazionalizza” non più dipendente direttamente dalla Santa Sede. Nel 17° e 18° sec. la sua azione divenne molto meno vigorosa. Soppressa da Napoleone nel 1808, fu restaurata da Ferdinando VII nel 1814, soppressa di nuovo dalla rivoluzione del 1820, ristabilita nel 1823 e definitivamente soppressa nel 1834.

L’Inquisizione spagnola in Sicilia

Nel 1487 l’Inquisizione spagnola venne istituita anche nel viceregno di Sicilia, a Palermo, ma iniziò ad operare in pieno attorno al 1500, l’Inquisitore prescelto fu Antonio La Pena. È bene ricordare che nell’isola era presente già dal medioevo l’Inquisizione vescovile, nel XIII secolo vi fu l’Inquisizione legatina ovvero gli inquisitori erano delegati dal papa. La giurisdizione sui delitti di fede solitamente veniva esercitata dal vescovo. Ferdinando II di Aragona usufruiva del privilegio dell’Apostolica legazia, concesso da Urbano II a Ruggero I per il quale i sovrani dell’isola erano “legati nati” del pontefice. I re di Sicilia potevano rivendicare in tal guisa il controllo degli affari ecclesiastici. Filippo II, nel 1579, istituì il Tribunale della Monarchia con diritto di intervenire in tutte le controversie riguardanti i rapporti tra i fori laici e i fori ecclesiastici. In virtù di tale privilegio nessun atto della Santa sede poteva avere vigore senza le lettere esecutorie del viceré. Dunque, abbiamo nell’isola un tribunale di fede, non alle dipendenze del papa o dell’autorità ecclesiastica, bensì della monarchia spagnola. Anche nel 1492 in Sicilia venne recepito il decreto spagnolo di espulsione degli ebrei, che venne accolto dall’opinione pubblica con riluttanza. La sede delle carceri dell’Inquisizione è stata Palazzo Steri, che abbiamo personalmente visitato raccogliendo moltissime testimonianze impresse nelle mura delle celle, in cui i detenuti hanno scritto innumerevoli pensieri e frasi.

La procedura dell’Inquisizione

Il modello processuale dell’Inquisizione non è un mistero grazie a numerosi documenti archivistici che ne forniscono un quadro chiaro. Tali documenti sono le bolle pontificie, le decisioni vescovili, dei legati, dei concili che durante la vigenza dell’istituto ne decretarono le competenze.

Al Concilio di Narbonne vennero fissati 29 articoli di regole. Per esempio il 21 stabiliva che l’imputato doveva rispondere ad un solo giudice e solo da quest’ultimo avrebbe ricevuto comunicazione dei capi d’accusa. Il 23 precisava che nessuna condanna potesse essere pronunciata se non in seguito a confessione formale o a prove decisive, poiché era meglio rilasciare un colpevole che condannare un innocente.

Alcuni inquisitore scrissero dei manuali che permettono di comprendere il modo di procedere nei confronti degli eretici. Questi testi sono testimonianze preziose perché provengono da persone che conoscevano meglio di chiunque l’Inquisizione e la sua procedura. Il più antico di questi formulari fu composto dai Domenicani, inquisitori in Linguadoca, Guglielmo Raymond, Pietro Durand, Bernardo di Caux e Giovanni di Saint-Pierre, contente formule di lettere di citazione collettiva o individuale, di abiure prima dell’interrogatorio, di riconciliazioni e di penitenze per i convertiti, di sentenze di abbandono dell’eretico al braccio secolare, di sentenze contro quanti fossero morti nell’eresia. Si può classificare nella stessa categoria di documenti un Direttorio, a uso degli inquisitori aragonesi, che fu preparato tra il 1241 e il 1244 a Barcellona in un consesso presieduto da Pietro di Albalat, arcivescovo di Tarragona e domenicano. Fu senza dubbio redatto da san Raimondo di Peñafort, dell’ordine dei Predicatori e penitenziere del papa Gregorio IX. Questi due personaggi non erano inquisitori delegati dalla Santa Sede, l’uno, Pietro di Albalat, esercitava l’Inquisizione in virtù della sua giurisdizione episcopale e metropolitana; l’altro, san Raimondo, aveva contribuito a introdurre l’Inquisizione in Aragona.

Andiamo ad elencare i vari step del processo inquisitorio: «tempo di grazia; convocazione e deposizione dei testimoni; interrogatorio degli accusati; sentenza di riconciliazione degli eretici pentiti; sentenza di condanna degli eretici ostinati».

Quando si decideva di fare un’inchiesta o Inquisizione in un sito sospettato di eresia, l’inquisitore entrava solennemente nel paese e promulgava due editti: l’editto di fede, che sotto pena di scomunica ordinava a chiunque conoscesse un eretico o un sospetto di eresia di dichiararlo, e l’editto di grazia, si concedevano da quindici a trenta giorni, nel quale ogni eretico o sospetto d’eresia poteva ottenere il perdono se fosse venuto a confessare i suoi errori, abiurarli e ricevere, se del caso, una penitenza canonica. Il diritto canonico e i manuali degli inquisitori indicavano le precauzioni da prendersi nei confronti dei denunciatori e dei testimoni a carico. In merito alle denunce: quando un inquisitore accoglieva una denuncia, il denunciato diveniva sospetto. Da quel momento poteva essere arrestato e sottoposto a carcerazione preventiva o restare libero sotto cauzione purché si impegnasse a comparire a ogni convocazione. Restava all’imputato la facoltà di ricusare l’inquisitore o i suoi assessori, o di dimostrare che i denunciatori o i testimoni a carico erano suoi nemici personali. Presentategli le accuse formulate dai denunciatori e dai testimoni nel corso dell’inchiesta preliminare, l’imputato poteva scegliere due vie: negare la sua eresia o confessarla e pentirsene. Nel secondo caso l’inquisitore diventava suo confessore e cessava di essere il suo giudice e anziché infliggergli un castigo temporale o abbandonarlo al braccio secolare, gli imponeva una delle penitenze canoniche. Il concilio di Narbonne del 1243 definì queste penitenze: «Agli eretici, ai loro partigiani e ai loro sostenitori che si sottometteranno volontariamente, mostreranno di pentirsi, diranno su se stessi e sugli altri la verità intera, verrà risparmiata la prigione. Dovranno portare delle croci (cucite sui loro abiti), presentarsi tutte le domeniche, tra l’epistola e il vangelo, davanti al prete con una verga e ricevere la disciplina. Lo faranno anche in tutte le processioni solenni. La prima domenica di ogni mese, dopo la processione o la messa, visiteranno, in abito di penitenza e con una verga in mano, le case della città o del borgo che li hanno visti professare l’eresia. Assisteranno tutte le domeniche alla messa, ai vespri e ai sermoni e faranno dei pellegrinaggi». Bisogna tener conto che le suddette penitenze non venivano inflitte tutte contemporaneamente.

Se invece l’imputato non confessava spontaneamente i suoi reati, si cercava di farlo confessare con vari metodi. L’inquisitore Davide d’Augusta indica i quattro sistemi principali impiegati: «l) Il timore della morte: si faceva intravvedere all’imputato la condanna suprema e il rogo; al contrario, se consentiva a parlare, riceveva la promessa che tale supplizio gli sarebbe stato risparmiato. 2) Il carcere più o meno duro, aggravato dal cibo scarso; la minaccia che alcuni testimoni avrebbero deposto contro di lui e allora non avrebbe potuto più salvarsi; l’allontanamento da ogni complice capace di incoraggiarlo nel suo diniego. 3) La visita di due persone sicure, giudicate capaci di indurlo con parole adatte a confessare. 4) La tortura».

Al termine del processo l’inquisitore e i suoi assessori pronunciavano la sentenza. Lo facevano generalmente con grande solennità, in un’assemblea pubblica convocata all’uopo e chiamata Sermo generalis.

Il tutto cominciava con una breve istruzione alla folla e la concessione di indulgenze; proseguiva con il giuramento, pronunciato dagli ufficiali della giurisdizione temporale, di obbedire all’inquisitore in tutto quel che concerneva la fede. Poi alcuni condannati venivano liberati dalle loro penitenze, mentre altri ne ricevevano di nuove. Infine si dava lettura degli errori commessi da quelli che si andava a giudicare. «Questa lettura era fatta in lingua volgare nell’ordine seguente: 1) quelli a cui erano imposte le croci e i pellegrinaggi; 2) quelli che erano condannati alla prigione; 3) i falsi testimoni che, come tali, si vedevano infliggere la doppia pena della penitenza e della prigione; 4) i preti e i chierici sottoposti alla riduzione allo stato laicale e alla prigione; 5) i morti che, da vivi, erano stati condannati alla prigione; 6) i morti i cui cadaveri dovevano essere riesumati per impenitenza; 7) i fuggitivi che, in quanto tali, avevano meritato di essere condannati come eretici; 8) i ricaduti nell’eresia che dovevano essere abbandonati al braccio secolare: prima i laici, poi i chierici; 9) gli eretici Perfetti; 10) infine quelli che, avendo ritrattato la loro confessione, o che, ostinati nell’eresia, non avevano confessato nulla né avevano voluto difendersi, dovevano, come impenitenti, essere abbandonati al braccio secolare». Per finire venivano lette le sentenze e si consegnavano al braccio secolare i condannati che dovevano essere colpiti da animadversio debita (cioè la morte).

Le pene inflitte dall’Inquisizione

Le pene inflitte dall’Inquisizione erano molto varie. Certune erano più penitenze canoniche che castighi, e cercavano il ravvedimento dell’individuo più che la sua afflizione. Nel Sermo generalis, infatti, venivano imposte croci, flagellazioni, pellegrinaggi o il servizio in Terra Santa, così come nel corso del processo. Altre pene colpivano la posizione socio-economica del condannato, punendolo con l’incapacità civile ed estendendo la pena ai suoi figli, oppure confiscando i suoi beni o ordinando la demolizione della sua casa. Talvolta ci si limitava a una semplice ammenda. Le pene afflittive potevano colpirlo nella persona. Innanzitutto con l’imprigionamento temporaneo o perpetuo. C’erano due regimi per i prigionieri: il regime stretto (murus strictus, durus o arctus) e quello non stretto (murus largus). Le persone sottoposte a quest’ultimo potevano, in caso di buona condotta, passeggiare nei corridoi o avere talvolta la possibilità di colloqui o contatti con l’esterno. Infine la pena più grave era la morte sul rogo. Veniva pronunciata non dall’Inquisizione ma dai giudici civili, quando quelli ecclesiastici avevano giudicato eretico un imputato e, secondo la formula consacrata, l’avevano abbandonato al braccio secolare. Nel lasciare all’autorità temporale la cura di pronunciare l’«animadversio debita» [dovuta punizione], cioè la pena di morte, la Chiesa intendeva restare fedele al principio che vietava ai suoi ministri di versare sangue: «Ecclesia abborret a sanguine» [La Chiesa ha orrore del sangue].

Per concludere, questo articolo è stato scritto con l’intento di focalizzarsi maggiormente sul carattere processuale del processo inquisitorio. Le fonti utilizzate per la sua stesura sono per la maggior parte  bibliografiche in quanto ci è stato impossibile recuperare fonti archivistiche, come è nostra consuetudine operare, ma la maggior parte di queste fonti si trovano in Spagna. Nella sede di Palermo dove noi operiamo, il viceré Caracciolo, per nostra sfortuna, nel 1783, dopo aver soppresso il Sant’Officio con regio decreto del 16 marzo 1782, ha deciso di dare alle fiamme l’intero archivio. Sperando che abbiate apprezzato il nostro lavoro vi invitiamo a commentare e condividere.

 

Autore articolo: Davide Alessandra

 

Davide Alessandra, laureando in giurisprudenza e studente di archivistica, paleografia e diplomatica presso la scuola dell’Archivio di Stato di Palermo.

 

FONTI:

La maggior parte delle fonti archivistiche si trovano in Archivo Histórico Nacional de Madrid;
Douais, Documents pour servir à l’histoire de l’Inquisition dans le Languedoc, 2 voll., Parigi, 1900. Processus contra Waldenses, in Archivio storico italiano, 1865;
Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis neederlandicae, 5 voll., Gand, 1889. Germain, Inventaire inédit concernant les Archives de l’Inquisition de Carcassonne, Montpellier, 1856;
Molinier, Etudes sur quelques manuscrits des bibliothèques d’Italie concernant l’Inquisition et les croyances hérétiques du XII et XVII, Parigi, 1887;
Jean-Baptiste Guiraud, Elogio dell’inquisizione;
La Mantia, Origini e vicende dell’Inquisizione in Sicilia.

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Un pensiero su “Il Tribunale dell’Inquisizione in Sicilia

  • 2 Marzo 2019 in 22:15
    Permalink

    La Sagrada Inquisicion, se instalo en Sicilia,en 1514, para encarar una lucha frontal contra el coito anal, primer metodo antionceptivo, transmitido por los arabes. federico francisco severino y sogno

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