L’atto di nascita della Signoria dei Gonzaga

I cittadini di Mantova, nell’agosto del 1328, dopo un secolo e mezzo di libera repubblica, rinunciarono alle leggi comunali e s’affidarono ad un signore ghibellino proveniente da una ricca famiglia cittadina, Luigi Gonzaga. Spalleggiato da Cangrande della Scala, signore di Verona, il Gonzaga riuscì così definitivamente ad aver ragione dei Bonacolsi. Scipione Agnello Maffei riporta il documento con cui il Senato di Mantova deliberò sulla sua vita politica.

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Determiniamo e stabiliamo

che il magnifico signor Luigi di Gonzaga sia ed esser debba Generale e perpetuo Capitano del Comune ed Uomini della città di Mantova e suo territorio, e debba esercitare e fare il detto ufficio, e reggere e governare l’istessa Comunità, e Distretto, e Comune di Mantova, a suo mero, puro, libero e generale arbitrio e volontà, secondo che meglio e più utile gli parrà che convenga, con consiglio e senza consiglio;

e che l’istesso signor Luigi, Capitano, come sopra, abbia il mero e puro imperio, giurisdizione, dominio, podestà, signoria e libero arbitrio sopra il Comune, Università ed Uomini della città e distretto di Mantova, di maniera che l’istesso signor Luigi possa dare i bandi, ed assolvere: e le condanne, tanto reali che personali, fare e far fare, mandare ad esecuzione e far che si mandino: esigere, togliere, assolvere e rimettere: comporre tra gli amici e far guerra ai nemici e ribelli dell’istesso Comune di Mantova: acquistare tregua, o concordia, o pace, tra gli amici: contrarre le leghe, o compagnie: ricevere i banditi, o restituirli, alla forma dei precetti: eleggere, cassare, porre assolvere e condannare i Podestà, i Giudici, gli Assessori ed altri ufficiali amministrativi, ed in quelli constituire e togliere i salarii: conservare, custodire, reggere, governare, disporre, distribuire, spendere, dare, ed in sè ancora ricevere, avere e ritenere i beni, denari, entrate, case e possessioni del Comune di Mantova, ed i beni dei banditi, e tutte le cose in qualsivoglia maniera pertinenti al Comune di Mantova: e fare in qualunque modo gli piacerà tutte le cose, qualunque siano, vedrà e crederà che meglio e con più comodo siano espedienti, a suo puro, mero e libero arbitrio e volontà, sicché l’istesso signor Luigi, Capitano, nella disposizione, distribuzione, esibizione ed operazione di tutte le cose predette, in qualunque maniera, ora per allora, e per l’istessa giustizia, in perpetuo sia in tutto e per tutto assoluto e libero: né si possa, o si debba esaminare, inquietare, o molestare, in qualunque maniera;

e che questo Statuto abbia luogo, e valga, e duri, tutto il tempo che sarà Capitano il detto signor Luigi;

e che dopo, in perpetuo, sia preciso Statuto di Mantova ch’egli possa, in vita sua e dopo la sua morte, anco in suo luogo, un altro. Capitano, ovvero altri Capitani, appresso di sè eleggere, instituire ed ordinare, con ogni balìa e pienezza di podestà ed arbitrio, conferita dal Comune ed Uomini di Mantova al’istesso signor Luigi…

 

 

 

 

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