Napoleone e gli ebrei

A partire dal 1806, Napoleone lavorò ad integrare gli ebrei nella società francese ed europea. Convocò a Parigi il Gran Sinedrio per regolare le questioni religiose e politiche, successivamente, col Decreto di Baiona del 29 luglio 1808, confermò agli ebrei gli stessi diritti di tutti i francesi e poi furono parificati gli ebrei nelle aree che i francesi avevano conquistato in Europa, compresa l’Italia.

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DECRETO DI BAIONA, 28 LUGLIO 1808

TUTTO PER E DAL POPOLO
« Per l’Onore della Francia, per gli interessi sacri del genere umano »
(Napoleone il Grande, 17 Ventoso Anno VIII – Sabato, 8 marzo 1800)

NAPOLEONE, IMPERATORE DEI FRANCESI, RE D’ITALIA E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO

Sulla relazione del nostro Ministro degli Interni ;

Ascoltato il nostro Consiglio di Stato ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto segue :

Art. 1. Quelli dei sudditi del nostro impero che seguono il culto ebraico e, fino ad ora, non hanno ricevuto un nome di famiglia e dato nomi, saranno tenuti ad adottarli entro tre mesi dalla pubblicazione di questo decreto, ed a fare la dichiarazione davanti al cancelliere del comune in cui sono domiciliati.

2. Gli ebrei stranieri che vengono a vivere nell’Impero e chi si troverebbe nel caso previsto dall’articolo 1 devono essere tenuti a completare la stessa formalità entro tre mesi dalla loro entrata in Francia.

3. Nessun cognome, nessun nome dell’Antico Testamento, né alcun nome di città devono essere ammessi. Possono essere presi come nomi di battesimo, quelli autorizzati dalla legge dell’11 Germinale anno XI.

4. I concistori, prendendo il censimento degli ebrei dalla loro comunità, saranno obbligati a verificare e informare l’autorità se hanno soddisfatto individualmente le condizioni prescritte dagli articoli precedenti. Saranno inoltre tenuti a sorvegliare e rendere noto all’autorità quegli ebrei nella loro comunità che hanno cambiato il loro nome senza aver rispettato le disposizioni della suddetta legge dell’11 Germinale anno XI.

5. Sono esclusi dalle disposizioni del presente decreto, gli ebrei dei nostri Stati, o gli ebrei stranieri che vengono a stabilirvisi, quando hanno nomi e cognomi conosciuti e costantemente usati, anche se tali nomi e cognomi sono presi dall’Antico Testamento o dalla città in cui hanno vissuto.

6. Gli ebrei menzionati nell’articolo precedente, e che desiderano mantenere il loro nome completo, saranno comunque tenuti a fare la dichiarazione; per sapere: gli ebrei dei nostri Stati, davanti al sindaco del comune in cui sono domiciliati, e gli ebrei stranieri, prima di quello in cui si propongono di fissare il loro domicilio; tutto entro il termine di cui all’articolo 1.

7. Gli ebrei che non hanno adempiuto ai termini e alle condizioni prescritte dal presente decreto e entro i termini, saranno espulsi dal territorio dell’Impero: coloro che, in qualche atto pubblico o in qualche obbligo privato, hanno cambiato il loro nome arbitrariamente e senza aver rispettato le disposizioni della legge dell’11 Germinale anno XI, saranno puniti secondo le leggi, e anche come falsari, a seconda dei casi.

8. Il nostro Gran Giudice, Ministro della Giustizia e i nostri Ministri dell’Interno e dei culti, sono responsabili, ciascuno nei rispettivi campi, dell’esecuzione di questo decreto.

Firmato,

NAPOLEONE

Per l’Imperatore

Il Ministro Segretario di Stato,
firmato HUGUES B. MARET.

Bulletin des Lois de l’Empire Français

4e série, tome 9, Paris août 1809, pp. 27-28, décret n° 3589

(Trad. Angelo D’Ambra)

 

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