Vittorio Amedeo II concede privilegi a Messina

Vittorio Amedeo II di Savoia, re di Sicilia dal 1713 al 1720, concede privilegi ed onoranze alla Città di Messina con due documenti tratti da “Il regno di Vittorio Amedeo II di Savoia nell’isola di Sicilia”.

***

Concessione di prerogative ed onoranze alla Città di Messina

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme, ecc.

Volendo noi dare un publico attestato della pienezza di gradimento, ed ugual corrispondenza di paterno affetto con cui habbiamo accolti il ferventissimo zelo et amore fattoci apparire dalla Città nostra di Messina, hora massime in occasione della nostra venuta in essa, ci siamo benignamente mossi a farle sperimentare gli effetti della Regia nostra munificenza e grazie. E però colle presenti di nostra certa scienza, piena possanza e autorità Regia permettiamo e concediamo alla detta Città di Messina le prerogative infra espresse, cioè:

1° Che la detta Città habbia d’hor’avanti il titolo di Senato;

2° Che i nominati sin’hora Eletti portino in avvenire il nome di Giurati o sia Senatori;

3° Che i detti Giurati possino usare degl’habiti e toga di cui usano i Giurati e Senatori delli altri Senati del Regno;

4° Che nella camera già destinata in questo nostro Palazzo per la loro Giunta possa esservi un Tosello alla forma praticata dalle altre Città;

5° Che sia loro permesso di provedersi di un Mastro di cerimonie, quattro massieri, e due portieri;

6° Che possano haver servienti vestiti con habiti di livrea della Città;

7° Che possano pur havere una carrozza commune per servirsene nelle occasioni delle loro funtioni;

8° Che il banditore possa portare il baculo, e far la sua comparsa nelle funtioni;

9° Che il Procuratore della Città habbia in avvenire il nome di Sindico;

10. Che il Senato nelle funtioni publiche d’assistenza alla Capello, e ad altre chiese possa havere un banco coperto d’un panno di velluto o altro, e con l’appoggio, e gradino dell’altezza e forma da prescriversegli dal Protonotaro del Regno;

li. Che parimenti possa havervi l’incenso e la pace, come pure le altre honoranze che vi si hanno dagl’altri Senati del Regno;

12. Che ne’ Parlamenti generali la detta Città habbia il suo luogo doppo quello di Palermo.

Ed acciochè queste nostre determinationi siano puntualmente eseguite, mandiamo a tutti i nostri Magistrati, Ministri, Ufficiali, e specialmente a chi havrà il governo di questa Città di osservarle, e farle inviolabilmente osservare in tutto e per tutto secondo la loro forma e tenore; e dovranno le presenti farsi registrare da Tribunali ed Officij a cui spetta; Che tal è nostra mente. Date in Messina il primo giugno l’anno del Signore mille settecento quattordeci, e del nostro Regno il primo.

V. AMEDEO

De St-thomas

Die vigesimo tertio Augusti anni millesimi septingentesimi decimi quarti. Cum Sua Regia Majestas Regis Nostri Invictissimi Victorij Amedei in diplomate gratiarum, quas Illustri Senatui Messanensi concessit, in decimo capitulo decreterà quod Senatus, ubi in publicis sollemnitatibus assistil, aut in Matrice, aut aliis Ecclesiis, habeat sedile coopertum panno oloserico purpureo, aut alio cum peristromate et subpedaneo ejus altitudinis, quae a Prolhonotario Regni prescriberetur, ideo ut mandatum Regia Majestatis exequar declaro, peristroma fabricandum esse ad altitudinem palmorum sex circa usque ad septem; suppedaneum vero non erigendum esse nisi ad unicum palmum, et propterea factus est presens actus, die quo supra, suo loco et tempore valiturus.

Pape Prot.rius

 

Provvedimento in favore della Città di Messina

Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme, ecc.

La pienezza dell’affetto paterno con cui rimiriamo in generale, ed in particolare i Popoli di questo nostro fedelissimo Regno, ci ha indotti ad applicarci sino dalla nostra venuta nella presente Città ai mezzi di poter sollevarla, massime che il miglior stato della medema, atteso il vantaggioso Porto, e situatione di lei propria, non può anco, che ridondare in universal beneficio del Regno stesso; non stimando però di poter subito accertarne meglio l’intento, che col diminuire il rigoroso prezzo del pane, reso forzoso dal trovarsi questo Peculio formentario caricato dal peso di tari 21 per ogni salma verso li creditori particolari, ed altre soggiogationi e spese; se ben non sia praticabile tal diminutione, salvo con notabile detrimento del nostro Real Patrimonio, è tuttavia in noi prevalsa ad ogni vantaggio d’esso la consideratione d’un si essentiale sollievo del Publico; onde di moto nostro proprio, e spontanea volontà ci siamo determinati ai seguenti Stabilimenti da dover principiare dal giorno della publicatione del presente:

1° Vogliamo che dal detto tempo in poi il pane venga fabricato da’ publici fornari di questa Città in peso d’oncie sedeci caduno, che sia d’una sol qualità di puro frumento da prendersi da’ Magazeni di questo Peculio, qual sarà proveduto de1 migliori grani del Regno, e ch’esso pane sia ben cotto, e condizionato, prohibendo espressamente a quest’effetto ogni mescolanza di caniglia, e di tenerne nei forni in conformità del prescritto ne’ precedenti Bandi, e di ciò verrà ordinato in quello da publicarsi dalla Giunta;

2° Ordiniamo che il pane debba vendersi al prezzo di grana quattro, e non più a grana cinque, come s’è venduto sino al presente;

3° Per troncare ogni difficoltà, che ordinariamente s’incontra con li Fornari nello stabilire lo scandaglio e prezzo d’ogni salma, intendiamo che quello sino a nuov’ordine resti fisso in maniera che trovandosi ogni quattro tumola di formento in peso di rotoli settantasette in ottanta rimanga stabilito il prezzo d’esso a tari cento e sei per caduna salma;

4° Per dare maggior commodo a’ particolari di questa Città di panizzare il pane per uso delle loro fameglie, permettiamo a’ medemi di poter introdurre in essa Città per la via di mare la quantità di frumento, che loro sarà perciò necessaria, mediante il pagamento di tari vent’uno dovuto a’ particolari, e tari dodeci di beneficio al Peculio per ogni salma, qual pane dovrà cuocersi ne’ forni che verranno a tal fine designati dalla Giunta, il tutto con le cautele che saranno dalla medema prescritte;

5° Ellegendo detti particolari di prendere i grani dal Peculio, vogliamo che ne venga loro somministrata quella quantità che ne richiederanno per il bisogno delle proprie famiglie, mediante il pagamento di tari cento e sei per ogni salma;

6° Affine di troncare ogni occasione d’abuso nella vendita del pane, ordiniamo che la medema segua non più a numero, ma a giusto peso, con dover perciò li fornari e loro venditori servirsi nelle loro botteghe del scandaglio, o bilancia nella conformità che verrà pure prescritto dalla Giunta;

7° Dovranno li Giurati invigilare sovra la qualità da noi prescritta di detto pane, intendendo noi che ogn’uno d’essi debba havere quest’incombenza a vicenda di due in due mesi, di modo che li fornari e loro venditori non habbiano altra dipendenza, che da quel Giurato che si troverà in officio, il quale dovrà conferire quanto d’essentiale occorrerà col Ministro della Giunta Sovraintendente, che sarà da noi deputato, a’ quali diamo autorità di far eseguire le pene contro detti fornari, et altri, come verranno nel sudetto Bando imposte. A’ medemi poi, et ad ogni altro strettamente prohibiamo di ricevere sì in danaro, che pane, o in altro modo ricognitione benchè minima sotto pena d’essere privati de’loro rispettivi impieghi, e dichiarati incapaci d’esercirne verun altro, oltre all’altre pene a noi ben viste, secondo la qualità e natura de’ casi;

8° E perchè siamo stati informati che gl’Accatapani, Viceaccatapani, Pavonassi, e Sporti habbiano contro il disposto de’ Bandi et instrutioni precedentemente publicate esatto settimanamente somme di danaro dalli fornari, panattieri, ed altri che fabricano cose di pasta in pregiudicio dell’interesse particolare, e servitio publico, ordiniamo che vengano sospesi da’ loro respettivi impieghi, sinchè venga da noi altrimenti provisto ; volendo in tanto che il Giurato, che sarà in ufficio, possa eleggere per la ricognitione del pane quelle persone che stimerà più proprie all’accerto del pubblico servitio, alle quali intendiamo che non si corrisponda da’ fornari, o altri cosa benchè minima, ma solo, che si debba loro far pagare qualche conveniente recognitione sovra le contraventioni che occorreranno dal Ministro Sovraintendente, a cui diamo facoltà di rimuovere quelle fra dette persone eligende che non compiranno colla dovuta pontualità all’oblilo del loro ufficio;

9° Per togliere ogni pretesto a’ fornari, che la mala qualità del pane derivi dalla farina di riserva, che si mantiene nel farinaro, vogliamo che consonto il fundo, che presentemente vi si trova, non debbano più prenderne dal medemo, ma bensì che debbano havere repartitamente un fundo sufficiente di salme trecento tra tutti per il bisogno di questo Publico, con prestar cautione di mantener sempre esso fundo; A qual fine non dovranno ammettersi all’esercitio di fornaro, che persone pratiche, e di buone qualità, ed ove alcuno d’essi venisse a mancare al proprio debito, vogliamo che oltre alle pene contro d’essi imposte, ed imponende, non possa più in avvenire essere ammesso al medemo ufficio;

10° Abbenchè non resti sin qui permesso alli Casali di questa Città non venduti d’haver forni in essi, e panizare, volendo non di meno dar loro ogni maggior facilità e commodo, intendiamo che sia in loro facoltà, o di continuar a prender ogni giorno per proprio uso da’ fornari di detta Città il pane, che resterà loro stabilito, o pure di potersi fabricar forni, e panizare per uso proprio, secondo verrà da essi dichiarato fra giorni dodeci doppo la publicatione del presente avanti al Ministro Sovraintendente per mezzo del Capocento, e Procuratori delle Chiese de’Casali, con le cautele che verranno stabilite; con ciò però che saranno tenuti di levare il formento dal Peculio, e pagarlo a ragione del sudetto prezzo di tari cento e sei la salma per la’ quantità da stabilirsi parimenti per caduno d’essi, e da ripartirsi fra li Capi di casa, e particolari habitanti ne’ medemi Casali; anzi eleggendo alcuni d’essi di fabricar pane per venderlo nel proprio Casale, permettiamo che possano farlo, con che il prezzo della vendita non ecceda grana quattro per ogni pane d’oncie sedeci come sovra;

11° Quando occorresse in detti Casali bisogno di maggior quantità di grano, oltre a quella da fissarsi con giusta proportione, intendiamo in tal caso, che restino sempre obligati di levarlo dal Peculio, che dovrà etiandio somministrarlo con moderatione di tre tari per salma a conto proprio;

12° Intendiamo assolutamente che per l’immancabile adempimento di questo nostro intento debbano affatto cessare i gravi abusi e contrabandi sino al presente seguiti non solo per colpa d’alcuni particolari, che mantengono in queste vicinanze magazeni di grani in tanto pregiudicio del Peculio, ma pur anco di quelli istessi che si ritrovano impiegati per invigilare all’osservanza degli ordini. Et ove doppo la publicatione del presente alcuno tanto privatamente, che in publico ardisse contravenire in tutto, o parte al disposto in esso, e nel Bando, che d’ordine nostro verrà pubblicato dalla Giunta, vogliamo che oltre al restar privato del beneficio della presente nostra gratia, subisca irremissibilmente le pene che verranno in detto Bando imposte, le quali dovranno farsi eseguire col più esatto rigore; e senz’altra formalità, che quella della pura cognitione, e verità del fatto.

Mandiamo pertanto e comandiamo a tutti li Tribunali, Ministri e Magistrati che debbano osservare inviolabilmente, e far osservare il contenuto nel presente Ordine nostro, secondo sua forma, mente e tenore, con doversi registrare negli Ufficij, a’quali spetta, incaricando in particolare dell’esatta osservanza sudetta la Giunta, il Ministro Sovraintendente da deputarsi, et i Giurati di questa Città, e a chiunque altro a chi apparterrà, con renderli risponsali dell’esecutione, et adempimento intiero di questa nostra precisa intentione; e rispetto a tutti per quanto ogn’uno stima cara la gratia nostra. Dat. in Messina il primo giugno l’anno del Signore mille settecento quatordeci, e del nostro Regno il primo.

V. AMEDEO

De St-thomas

 

 

 

historiaregni

Historia Regni è un portale telematico dedicato alla storia, anzitutto quella italiana. Nasce su iniziativa di Angelo D’Ambra, è senza scopo di lucro e si avvale di collaborazioni gratuite. Le foto presenti sono state, in parte, prese da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo al nostro indirizzo email info@historiaregni.it e si provvederà alla rimozione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *