L’Editto di Rotari

Proponiamo di seguito stralci dell’Editto di Rotari, la prima raccolta scritta delle leggi dei Longobardi.

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Inizia l’Editto che ha rinnovato Rotari signore, uomo eccellentissimo, re della stirpe dei Longobardi con i suoi giudici preminenti.

Nel nome del Signore, io Rotari, uomo eccellentissimo e diciassettesimo re della stirpe dei Longobardi, nell’ottavo anno del mio regno col favore di Dio, nel trentottesimo anno d’età, nella seconda indizione e nell’anno settantaseiesimo dopo la venuta nella provincia d’Italia dei Longobardi, dove furono condotti dalla potenza divina, essendo in quel tempo re Alboino, [mio] predecessore, salute. Dato a Pavia, nel palazzo. Quanta è stata, ed è, la nostra sollecitudine per la prosperità dei nostri sudditi lo dimostra il tenore di quanto è aggiunto sotto, principalmente per le continue fatiche dei poveri, così come anche per le eccessive esazioni da parte di coloro che hanno maggior potere, a causa dei quali abbiamo saputo che subiscono violenza. Per questo, confidando nella grazia di Dio onnipotente, ci è parso necessario promulgare migliorata la presente legge, che rinnova ed emenda tutte le precedenti ed aggiunge ciò che manca e toglie ciò che è superfluo. Vogliamo che sia riunito tutto in un volume, perché sia consentito a ciascuno vivere in pace nella legge e nella giustizia e con questa consapevolezza impegnarsi contro i nemici e difendere se stesso e il proprio paese. Tuttavia, sebbene le cose stiano così, ci è parso utile per la memoria dei tempi futuri ordinare che siano annotati in questa pergamena i nomi dei re nostri predecessori, da quando i re cominciarono ad essere nominati nella nostra stirpe dei Longobardi, così come lo abbiamo appreso tramite gli anziani.

Il primo re fu Agilmundo, del lignaggio dei Gugingi. Il secondo Lamissione. Il terzo Leth. Il quarto Childeoch, figlio di Leth. Il quinto Godeoch, figlio di Childeoch. Il sesto Claffone, figlio di Godeoch. Il settimo Tatone, figlio di Claffone. Tatone e Winigis erano figli di Claffone. L’ottavo Wachone, figlio di Winigis, nipote di Tatone. Il nono Walthari. Il decimo Audoino, del lignaggio dei Gausi. L’undicesimo Alboino, figlio di Audoino, che, come detto sopra, condusse l’esercito in Italia. Il dodicesimo Clefì, del lignaggio dei Belei. Il tredicesimo Autari, figlio di Clefi. Il quattordicesimo Agilulfo, conte di Torino, del lignaggio degli Anawas. Il quindicesimo Adaloaldo, figlio di Agilulfo. Sedicesimo Arioaldo del linganggio dei Caupu. Il diciassettesimo io, Rotari, di cui sopra, re in nome di Dio, figlio di Nandinig, del lignaggio degli Harodi. Nandinig [era] figlio di Notzone, Notzone figlio di Adamundo, Adamundo figlio di Alaman, Alaman figlio di Hiltzone, Hiltzone figlio di Wehilone, Wehilone figlio di Weone, Weone figlio di Fronchone, Fronchone figlio di Fachone, Fachone figlio di Mammone, Mammone figlio di Ustbora.

per un osso; se [le ossa] sono due paghi una composizione di 24 solidi; se le ossa sono tre, paghi una composizione di 36 solidi; se sono in numero superiore, non si contino. E risulti tale il singolo osso che battendo sopra uno scudo per la strada risuoni alla distanza di Ustbora.

 

1. Se un uomo trama o si accorda [con qualcuno] per uccidere il re, la sua vita sia messa in pericolo e i suoi beni siano confiscati.
2. Se qualcuno si accorda con il re per uccidere un altro, o ha ucciso un uomo su suo ordine, non sia [ritenuto] colpevole di nulla e né lui né i suoi eredi subiscano mai querela o molestie da parte di quell’altro o dei suoi eredi: infatti, dal momento che crediamo che il cuore del re sia nella mano di Dio, non è possibile che un uomo possa scagionare colui che il re ha ordinato di uccidere. […]

4. Se qualcuno invita o fa entrare nella provincia un nemico, la sua vita sia messa in pericolo e i suoi beni siano confiscati. […]
7. Se qualcuno, combattendo contro il nemico, abbandona il proprio compagno o commette astalin (cioè lo tradisce) e non combatte insieme a lui, la sua vita sia messa in pericolo.[…]
42. Dell’uomo libero legato. Se qualcuno lega un uomo libero senza ordine del re [e] senza motivo, gli paghi una composizione pari a due terzi del valore di quello [calcolato come] se lo avesse ucciso.
43. Delle lesioni o delle percosse ad un uomo libero. Se qualcuno colpisce un uomo libero nel corso di una rissa scoppiata all’improvviso e gli provoca un livido o un taglio, per una lesione gli paghi una composizione di 3 solidi; se ne provoca due, 6 solidi; se ne provoca tre, 9 solidi; se ne provoca quattro, 12 solidi. Se [quell’altro] ne subisce di più, non si contino oltre le lesioni, ma [costui] si ritenga soddisfatto.
44. Se qualcuno colpisce un altro con un pugno, gli paghi una composizione di 3 solidi; se con uno schiaffo, 6 solidi.
45. Per quanto riguarda il risarcimento di lesioni o ferite che si verifichino tra uomini liberi, si paghino le composizioni in questa misura, secondo quanto è prescritto sotto, ponendo fine alla faida, cioè all’inimicizia.
46. Se qualcuno provoca una ferita alla testa a qualcun altro, tale da lacerargli soltanto la cute che è ricoperta dai capelli, paghi una composizione di 6 solidi; se provoca due ferite, paghi una composizione di 12 solidi; se sono tre, paghi una composizione di 18 solidi. Se invece sono di più, non si contino, ma si paghi la composizione solo per tre.
47. Se qualcuno ferisce un altro alla testa, tanto da rompergli le ossa, paghi una composizione di 12 solidi per un osso; se [le ossa] sono due paghi una composizione di 24 solidi; se le ossa sono tre, paghi una composizione di 36 solidi; se sono in numero superiore, non si contino. E risulti tale il singolo osso che battendo sopra uno scudo per la strada risuoni alla distanza di 12 piedi; questa misura sia calcolata con sicurezza in base al piede di un uomo di media statura e non in base alla mano.
48. Dell’occhio levato. Se qualcuno strappa un occhio ad un altro, si calcoli il valore [di quell’uomo] come se lo avesse ucciso, in base all’angargathungi, cioè secondo il rango della persona; e la metà di tale valore sia pagata da quello che ha strappato l’occhio.

49. Del naso tagliato. Se qualcuno taglia il naso ad un altro, paghi la metà del valore di costui, come sopra. 50. Del labbro tagliato. Se qualcuno taglia il labbro ad un altro, paghi una composizione di 16 solidi e se si vedono i denti, uno, due o tre, paghi una composizione di 20 solidi.

51. Dei denti davanti. Se qualcuno fa cadere ad un altro un dente di quelli che si vedono quando si ride, dia per un dente 16 solidi; se si tratta di due o più [denti], di quelli che si vedono quando si ride, si paghi e si calcoli la composizione in base al loro numero.

52. Dei denti della mascella. Se qualcuno fa cadere ad un altro uno o più molari, paghi per un dente una composizione di 8 solidi.[…]

74. Per tutte queste ferite o lesioni summenzionate, che si verifichino tra uomini liberi, abbiamo stabilito delle composizioni maggiori rispetto ai nostri antenati, affinché, dopo aver ricevuto la suddetta composizione, si ponga fine alla faida, cioè all’inimicizia, e non si reclami ulteriormente, né si coltivino [più] propositi dolosi, ma la questione sia da loro considerata chiusa e rimanga l’amicizia. Ma se accade che colui che è rimasto ferito muoia entro un anno a causa di quelle ferite, allora colui che lo ha ferito paghi una composizione pari all’angargathungi, cioè secondo il rango della persona.[…]
76. Dell’aldio e del servo ministeriale. Quando parliamo di ministeriali, ci riferiamo a quei servi esperti che sono nutriti e impiegali nella casa padronale.
77. Se qualcuno picchia un aldio o un servo ministeriale altrui, qualora il taglio o il livido siano visibili, paghi una composizione di 1 solido per una lesione; se ne provoca due, dia 2 solidi; se no provoca tre, dia 3 solidi; se ne provoca quattro, dia 4 solidi. Se [quello] ne subisce di più, non vengano contate.
78. Se qualcuno ferisce alla testa un aldio o un servo ministeriale altrui, senza rompergli le ossa, per una ferita dia 2 solidi; se provoca due ferite, dia 4 solidi, oltre alle cure ed al compenso del medico. Ma se provoca un numero maggiore di ferite alla testa, non vengano contate.

79. Se qualcuno ferisce alla testa un aldio o un servo ministeriale altrui, in modo tale da rompergli uno o più ossi, paghi una composizione di 4 solidi, oltre alle cure ed al compenso del medico.

80. Della ferita al volto. Se qualcuno provoca una ferita al volto ad un aldio o ad un servo ministeriale altrui, paghi una composizione di 2 solidi.
81. Dell’occhio levato. Se qualcuno strappa un occhio ad un aldio o a un servo ministeriale altrui, gli paghi una composizione pari alla metà del valore di costui, secondo quanto sarebbe valutato se lo avesse ucciso. 82. Del naso tagliato. Se qualcuno taglia il naso ad un aldio o ad un servo ministeriale altrui, paghi una composizione di 8 solidi, oltre alle cure e al compenso del medico.

83. Dell’orecchio tagliato. Se qualcuno taglia un orecchio ad un aldio o ad un servo ministeriale altrui, paghi una composizione di 2 solidi, oltre alle cure ed al compenso del medico.

84. Del labbro tagliato. Se qualcuno taglia il labbro ad un aldio o ad un servo ministeriale altrui, tanto che si vedano i denti, paghi una composizione di 6 solidi, oltre alle cure e al compenso del medico.

85. Dei denti fatti cadere. Se qualcuno fa cadere ad un aldio o ad un servo ministeriale altrui uno o più denti, di quelli che si vedono quando si ride, per un dente paghi una composizione di 4 solidi. Se sono di più, si paghi la composizione in base al loro numero.

86. Dei denti della mascella. Se qualcuno fa cadere i denti della mascella, per un dente paghi una composizione di 2 solidi; se sono di più, si paghi la composizione in base al loro numero.[…]
139. Della preparazione del veleno. Se un uomo o una donna libera preparano un veleno e vogliono darlo da bere a qualcuno, paghino una composizione di 20 solidi, come chi ha tramato per la morte di un altro.
140. Se un libero o una libera danno da bere del veleno ad un altro, e colui che lo prende non resta ucciso da quel veleno, colui che ha dato il veleno paghi una composizione pari alla metà del valore di costui, secondo quanto sarebbe valutato se lo avesse ucciso.
141. Se qualcuno dà da bere del veleno e chi lo prende muore, paghi una composizione pari all’intero valore del morto, secondo il rango della persona. […]
143. Di colui che si vendica dopo aver accettato la composizione. Se un uomo, libero o servo, viene ucciso e per il suo assassinio viene pagata una composizione e vengono prestali i giuramenti per troncare l’inimicizia e poi accade che colui che ha ottenuto la composizione uccide a scopo di vendetta un uomo della parte dalla quale ha ricevuto la composizione, ordiniamo che restituisca il doppio del valore della composizione ai parenti [del libero] o al padrone del servo. Analogamente per le ferite o le lesioni: chi tenta di vendicarsi dopo aver ottenuto una composizione restituisca il doppio di quanto ha ricevuto; se però ha ucciso un uomo, paghi la composizione come sopra.

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