1857, lo stato d’assedio a Carrara

Nel 1857 a Carrara, a seguito di dure proteste popolari contro il governo di Francesco V, fu proclamato lo stato d’assedio. Quell’anno un centinaio di carraresi vennero condannati all’ergastolo (Tratto dalla collezione dei documenti risguardanti il governo degli Austro-Estensi in Modena).

 

***

Gli orribili delitti che succedono tuttodi e vanno moltiplicandosi nel Comune di Carrara indussero Sua Altezza Reale l’Augusto nostro Sovrano a ripristinare con suo venerato Decreto del 50 ultimo scorso settembre lo stato d’assedio, affidandone il comando al sottoscritto. In base pertanto dei venerati sovrani comandi, e delle disposizioni ed istruzioni relative si dispone quanto appresso:

  1. La città e l’intiero Comune di Carrara dalla pubblicazione della presente Notificazione vengono posti nel più stretto stato d’assedio, il quale con tutte le sue conseguenze verrà mantenuto col massimo rigore.
  2. Tutte le autorità civili, criminali e politiche ivi residenti nel disimpegno delle loro incombenze rispettive restano sotto la immediata dipendenza di questo Comando.
  3. Si stabilisce una Commissione militare che dovrà giudicare colle norme della legge militare i rei d’assassinio, tentato assassinio, ferimenti, alto tradimento, porto d’arme, gli eccitatori dei militari alla diserzione, e la resistenza armata mano contro la Forza. Tutti questi delitti saranno puniti colla pena di morte da pronunziarsi o con giudizio statario, o con giudizio di guerra a seconda delle circostanze.
  4. Gli insulti verbali o reali a funzionarii e militari, e gli eccitatori dei militari a mancare al loro dovere saranno puniti con pene secondo la gravità del caso.
  5. Il tribunale suddetto dovrà giudicare di tutti i processi pendenti per delitti della sopraddetta specie avvenuti dopo che fu nello scorso anno levato lo stato d’assedio, e sarà inappellabile.
  6. Le sentenze capitali verranno eseguite ventiquattro ore dopo la condanna, e pei rei presi in flagrante varrà la stessa regola che saranno eseguite entro quel tempo.
  7. Dalla pubblicazione della presente si assegna un pe rentorio termine di ore dodici per gli abitanti della città, e di ore ventiquattro per tutti gli altri del territorio di Carrara ad avere consegnate al Comando locale di Piazza tutte le armi da fuoco, da taglio e da punta, nonchè d’ogni sorta di munizione, e scorsi i suddetti termini chi sarà trovato dalla pubblica forza delatore d’armi che doveva consegnare, o di qualunque altro istrumento atto ad uccidere, se il contravventore è macchiato d’anteriori delitti, o che colla delazione di detta arma chiaramente addimostra una prava intenzione, sarà punito colla pena di morte, mentre in tutti gli altri easi di delazione, come pure di retenzione d’armi, munizioni ecc., i contravventori incorreranno nella pena, secondo le circostanze, fino alla galera in vita.
  8. Dall’Ave Maria della sera fino a quella del successivo mattino resteranno da oggi in poi chiusi tutti i luoghi di pubblico convegno, come osterie, caffè e negozi d’ogni sorta.
  9. Ogni assembramento, anche solo di tre persone, verrà disciolto dalla pubblica forza, la quale potrà ad ogni evenienza far uso delle proprie armi.
  10. Tutti gli albergatori pubblici ed alloggiatori privati denuncieranno immediatamente i loro ospiti attuali che non siano della famiglia, e così quelli che in seguito sopraggiungessero. I contravventori incorreranno nella multa di duecento sino a mille franchi, ed in caso d’insolvibilità ad altra pena equivalente.
  11. Dall’Ave Maria della sera sino a quella del successivo mattino nessuno potrà restar fuori di casa, e soltanto agli ecclesiastici ed ai medici che per cura semplicemente di ammalati dovessero recarsi da una in altra casa è permesso di sortire dalla propria abitazione.
  12. Ritenuto che l’ubbriachezza alla quale s’abbandona una gran parte della popolazione sia la causa principale degli atroci misfatti che di sovente accadono, e volendosi tolto anche questo vizio, si dispone che tutti coloro i quali saranno colti ubbriachi abbiano ad essere arrestati, e nel successivo giorno puniti con pene corporali.
  13. Ogni sorta di dimostrazione politica che non sia già compresa nel delitto d’alto tradimento di cui al 5 sarà punita col massimo rigore.
  14. I trasgressori agli articoli 8, 9 ed 11 della presente, e chiunque contravventore alle leggi vigenti di Polizia, e chi osasse strappare dai muri questa Notificazione saranno puniti in via disciplinare o con pene corporali, o con multe da estendersi sino a mille franchi, a seconda dei casi.

Carrara li 6 ottobre 1857.

Il comandante dello stato d’assedio e del real corpo Dragoni Cav. DE WIDERKHERN.

 

historiaregni

Historia Regni è un portale telematico dedicato alla storia, anzitutto quella italiana. Nasce su iniziativa di Angelo D’Ambra, è senza scopo di lucro e si avvale di collaborazioni gratuite. Le foto presenti sono state, in parte, prese da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo al nostro indirizzo email info@historiaregni.it e si provvederà alla rimozione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *