La bandiera di combattimento della Regia Marina

Nell’ottobre del 1904, il vice ammiraglio Carlo Mirabello, Ministro della Marina, presentò a Vittorio Emanuele III la seguente relazione sulla bandiera di combattimento della Regia Marina:

“Maestà, la consuetudine, invalsa già da molti anni della offerta della bandiera di combattimento alle navi da battaglia per parte di comitati, di cittadini, di gentildonne, in rappresentanza di città, di province o di regioni, consuetudine che la Maestà del Vostro Augusto Genitore e S. M. la Regina Madre vollero confermare, donando la bandiera alle navi Re Umberto e Regina Margherita, rende ormai conveniente lo stabilire con sovrana deliberazione che ogni nave da battaglia della R. Marina, abbia la propria bandiera di combattimento. Qualora a V.M. piaccia approvare in massima questa nuova istituzione regolamentare, l’unico decreto, che ho l’onore di sottoporre alla augusta firma di V.M., provvede anche alle modalità per le funzioni di consegna ed a quelle per la conservazione della bandiera e passaggio di essa ad altra nave, qualora quella cui la bandiera fu consegnata venisse per vetustà ad essere radiata dai ruoli”.

Il Regio Decreto che il re accoglieva e firmava a Racconigi, presso Cuneo, il 7 ottobre del 1904 stabiliva:

“Sentito il Consiglio superiore di Marina; Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo
Art.1
Ad ogni nave da guerra, meno quelle sussidiarie, dalla 3° classe, in giù, e quelle di uso locale, sarà consegnata, durante il primo armamento o nell’epoca da stabilirsi dal Ministero, all’infuori della dotazione normale di bandiere, una bandiera nazionale che prende il nome di “Bandiera di combattimento”.
Questa bandiera, costruita secondo le norme regolamentari, sarà per ogni singola nave del tipo di grandezza immediatamente inferiore alla massima assegnata nell’inventario della medesima.
La bandiera di combattimento dovrà essere di stamigna di ottima qualità o eccezionalmente di stoffa di seta, ma senza alcun fregio speciale e porterà ricamato in bianco sulla tela aderente alla inferitura la scritta “Bandiera di combattimento”.
La bandiera di combattimento sarà custodita a bordo in apposito cofano o cassetta, debitamente installata nell’alloggio del comandante o dell’ammiraglio.

Art. 2
Alla consegna della bandiera di combattimento, fatta al comandante di ogni singola nave, presiederà in massima il comandante in capo del dipartimento o della forza navale cui la nave è aggregata.
In caso che la nave sia isolata, fuori dalla sede dipartimentale, alla funzione della consegna presiederà lo stesso comandante della nave.
Dell’avvenuta consegna si compilerà apposito verbale, che verrà custodito insieme alla bandiera stessa.

Art. 3
La consegna della bandiera di combattimento al comandante della nave verrà fatta in presenza dello stato maggiore e dell’equipaggio riunito, e se la nave fa parte di una forza navale o trovasi nella sede di un dipartimento o di un comando militare marittimo, con l’intervento altresì di una rappresentanza degli stati maggiori e degli equipaggi delle altre navi presenti.
Consegnata la bandiera di combattimento al comandante della nave, essa verrà alzata a segno e salutata da una salva di 21 tiri sulle navi che possano eseguire salve e da una scarica di fucileria sulle altre navi. Essa verrà mantenuta alzata fino al tramonto nel giorno in cui avrà luogo la consegna.

Art. 4
La bandiera di combattimento dovrà alzarsi sempre in combattimento e se le condizioni di tempo e di navigazione lo consigliano anche nelle grandi sollnità (festa dello Statuto e genetliaco di S.M. il Re) ed allorquando è presente a bordo S.M. il re.

Art. 5
La bandiera nazionale offerta ad una nave da guerra dalle LL.MM. il Re e la Regina o da qualsiasi membro della Famiglia Reale è sempre considerata come bandiera di combattimento.

Art. 6
Le rappresentanze ufficiali della città o della regione di cui una nave porta il nome o comitati di signore o di cittadini potranno, previo il consenso del Ministero della Marina, offrire alla nave medesima bandiera di combattimento.

Art. 7
Allorquando una nave da guerra venga radiata, il cofano con la bandiera di combattimento e l’atto di consegna verranno depositati e custoditi nei musei navali o nelle sale di ricordi navali esistenti o da istituirsi presso i singoli dipartimenti o comandi militari marittimi.

Art. 8
Quando il nome di una nave già radiata sia assegnato ad altra nave, a questa saà, in seguito ad ordini ministeriali, consegnata, con le stesse formalità prescritte dal presente decreto, la bandiera di combattimento che appartenne alla nave o alle navi che portarono in passato lo stesso nome”.

Il Regio Decreto disponeva dunque che la Bandiera di Combattimento fosse di forma rettangolare, di foggia di ottima qualità o di stoffa di seta, con la scritta in bianco “Bandiera di combattimento”. Doveva essere custodita in un cofano installato nell’alloggio del comandante o dell’ammiraglio a sottolinearne l’importanza ed il rispetto, issata in combattimento e nelle grandi solennità in rappresentanza dell’anima della nave.

I cofani delle bandiere di combattimento delle navi da guerra non più in servizio, vere e proprie opere d’arte, con le rispettive bandiere di combattimento, sono custoditi a Roma, al Vittoriano, nel Sacrario delle Bandiere.

 

 

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