I “Dictatus Papae”

I Dictatus Papae sono ventisette proposizioni che compongono una raccolta di enunciati sul potere del romano pontefice. In ventisette massime, inserite nel Registro di Gregorio VII, si mira a definire i diritti e le prerogative del Pontefice in termini fino ad allora insoliti. Sembra che il Papa abbia voluto tracciare, per gli autori di future raccolte canoniche, una sorta di sintetico canovaccio sul quale si sarebbero potute inserire gli estratti della Scrittura e dei Padri, dei canoni conciliari, delle Decretali. Si è anche sostenuto che i Dictatus papae costituissero il piano di un’allocuzione destinata al concilio del 1075 che il Papa avrebbe rinunciato poi a pronunziare per accontentarsi d’impedire l’investitura laica. Questo documento in ogni caso attrae la nostra attenzione perché compendia la teoria gregoriana del potere pontificio. Ecco tutte le proposizioni del Dictatus Papae tratte da A. Fliche, La reforme gregorienne (Parigi 1959, pp. 79-80):

 

  1. La Chiesa romana è stata fondata solo da Dio.
  2. Solo il Romano pontefice può, di diritto, essere chiamato universale.
  3. Egli solo può deporre o reintegrare i vescovi.
  4. Nel concilio il suo legato, anche se di grado inferiore, presiede tutti i vescovi e può pronunciare sentenza di deposizione contro di loro.
  5. Il papa può deporre gli assenti
  6. Tra l’altro noi non dobbiamo rimanere nella stessa casa con coloro che sono stati da lui scomunicati
  7. A lui solo è lecito, secondo le necessità dei tempi, stabilire nuove leggi, riunire insieme nuove pievi, trasformare una collegiata in abbazia, e, d’altra parte, smembrare un vescovato ricco ed unire vescovati poveri.
  8. Egli solo può usare le insegne imperiali.
  9. Soltanto al papa tutti i principi baceranno i piedi.
  10. Solo il suo nome può essere pronunciato nelle chiese.
  11. Il suo nome è unico nel mondo.
  12. Egli può deporre gl’imperatori.
  13. Egli può, se necessario, trasferire i vescovi da una sede a un’altra.
  14. Ha il potere di ordinare i chierici in ogni chiesa, ovunque desideri.
  15. Chi sia stato da lui ordinato può governare un’altra chiesa, ma non combattere; e non può ricevere un grado più alto da nessun vescovo.
  16. Nessun sinodo può essere detto generale senza suo ordine.
  17. Nessun capitolo e nessun libro possono considerarsi canonici senza la sua autorità
  18. Una sua sentenza non può essere riformata da nessuno: egli stesso, solo fra tutti, può riformarla.
  19. Egli non deve essere giudicato da nessuno.
  20. Nessuno osi condannare chi si appelli alla Sede Apostolica.
  21. A quest’ultima debbono deferirsi le cause più importanti di qualunque chiesa.
  22. La Chiesa romana non ha mai errato, né errerà in perpetuo, sulla testimonianza delle Scritture.
  23. Il pontefice romano, se ordinato canonicamente, diviene senz’altro santo per i meriti di San Pietro, sulla testimonianza di Sant’Ennodio, vescovo di Pavia, essendo con lui d’accordo molti altri santi padri, come si contiene nei decreti del beato papa Simmaco.
  24. Per suo comando e col suo consenso i subordinati possono muovere accuse.
  25. Egli può deporre e reintegrare i vescovi, senza convocazione d’un sinodo.
  26. Chi non concorda con la Chiesa romana non può essere considerato cattolico.
  27. Egli può sciogliere i sudditi dalla fedeltà verso gli ingiusti.

 

 

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