La tutela della donna nella legislazione matrimoniale longobarda

La legislazione matrimoniale longobarda ebbe forza di legge, senza alcuna alterazione, anche nel periodo normanno, almeno fino al regno di Ruggero II.

In tale legislazione l’atto matrimoniale consisteva in un vero e proprio contratto scritto, redatto nel giorno della promessa, che prescriveva la consegna alla sposa della quarta parte dei beni mobili e immobili in possesso dello sposo e di quelli che questi avrebbe acquistato in seguito, e il diritto della consorte di acquisire la quarta parte dei beni che, nel corso della vita matrimoniale, il congiunto avesse ereditato, diritto che non veniva meno nel caso in cui il marito fosse morto prima dei genitori. Nel contratto inoltre si precisava l’ammontare esatto in moneta corrente della multa, che lo sposo doveva corrispondere alla consorte, qualora non le avesse assicurato vitto e alloggio, non le avesse garantito un tenore di vita coerente con le proprie disponibilità economiche, o avesse lasciato il tetto coniugale per unirsi ad un’altra donna. L’unico elemento a tutela dello sposo era il fatto che tale contratto aveva forza di legge solo dopo l’avvenuta consumazione del matrimonio. In effetti solo la mattina successiva alla prima notte avveniva la solenne consegna alla consorte, attraverso un “libello”, della quarta parte degli averi presenti e futuri dello sposo, il tutto ratificato con un nuovo contratto, sottoscritto alla presenza di un notaio, di parenti e di amici. Quest’ultimo particolare lascia facilmente supporre che solo dopo l’espletamento di quest’ultima pratica si dava via libera ai festeggiamenti, con tanto di “musici strumenti”. Dunque solo l’avvenuta consumazione del matrimonio, con la conseguente consegna dei beni alla moglie, sanciva con forza di legge l’atto matrimoniale e gli impegni assunti dallo sposo con il contratto sottoscritto all’atto della promessa. Il contratto preliminare era necessario per sanzionare lo sposo, qualora non avesse immediatamente corrisposto alla consorte la quarta parte dei suoi beni, una volta trascorsa la prima notte. Nello stesso tempo il contratto era privo di effetti legali fin tanto che non fosse trascorsa la prima notte tra i due.

Tuttora si conservano un gran numero di contratti matrimoniali, che chiariscono questi aspetti, e testimoniano l’effettiva realizzazione di questi passaggi.

 

 

 

Autore articolo: Edoardo Spagnuolo

 

Bibliografia: Atti notarili del codice diplomatico verginiano. Il presente testo è stato pubblicato in “Lo scudo e la spada. Quaderni di divulgazione storica”, n. 6 – ottobre 2021, col titolo “La tutela della donna nella legislazione matrimoniale longobarda. Una pagina di storia memorabile”.

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