Il Duca di Modena contro gli ebrei

Francesco IV ripristinò il ghetto e impedì agli ebrei di far parte dei consigli comunali. Il governo rivoluzionario nel 1831 ridiede i diritti civili agli ebrei ed il diritto anche di possedere beni stabili fuori dal ghetto, ma tutto fu cancellato con il ritorno del Duca di ModenaV il 9 marzo 1831 e la diffusione di questo proclama.

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FRANCESCO IV PER LAGRAZIA DI DIO DUCA DI MODENA, ECO., ECC., ECC.

La condotta tenuta dalla grande pluralità degli Ebrei domiciliati nei nostri Stati nel breve tempo della durata dell’ultima rivoluzione da un’infame congiura ordita e prodotta, ci ha pienamente convinti che questa soltanto negli Stati nostri tollerata nazione si è resa indegna di quella protezione, che vi ha da tanti anni goduto all’ombra delle vigenti leggi, e che merita quindi un trattamento più severo e adattato ai suoi sentimenti in questa occasione particolarmente esternati: e però decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono rimesse in vigore nei nostri Stati tutte lo leggi riguardanti gli Ebrei esistenti nei medesimi, le quali sussistevano nell’anno 1795, e sono quindi abrogato le concessioni posteriormente da noi loro fatte.

Art. 2. L’Università degli Ebrei tollerati nei nostri Stati seguiterà a pagare, siccome ha fatto finora per questa tolleranza, annui 20,000 franchi alla nostra cassa di finanza; altrimenti non verrà concesso ad alcun ebreo od ebrea di comparire fuori del ghetto, che con un vestito e segnale, che ci riserviamo di determinare, ond’essere da tutti per tali riconosciuti.

Art. 3. Per sollevare la totalità dei nostri amati sudditi da quei carichi, che necessariamente sono cagionati dai danni sofferti, e dalle gravi spese che derivano dalle conseguenze di quest’ultima rivoluzione nei nostri Stati, e per non caricarli di nuove imposte, l’Università degli Ebrei in questi domiciliati, cioè in ambe le provincie di Modena e Reggio, dovrà pagare entro lo spazio di un anno, dalla data del presente decreto, la somma di 600,000 franchi alla cassa dello Stato, ossia del Ministero di pubblica economia, di cui un terzo subito, e 100,000 franchi ogni tre mesi, come una multa per la condotta tenuta in queste ultime circostanze.

Art. 4. In virtù della ripristinata leggo, che gli Ebrei non possano possedere fuori dei loro rispettivi ghetti, tutte le attuali loro possidenze fuori dei medesimi serviranno d’ipoteca per l’esatto pagamento della suddetta somma, in difetto del quale verrà loro tolta altrettanta parte di detti beni a scelta ed a stima di periti, oppure sarà agito pel pagamento stesso in forma camerale privilegiata, a nostro arbitrio o volontà.

Art. 5. Resta libero all’Università degli Ebrei il distribuire nel proprio grembo a suo piacimento la suindicata multa straordinaria, o le nostre autorità le daranno mano forte per l’esecuzione.

Art. 6. La multa essendo imposta in punizione a tutta l’Università degli Ebrei per la sua condotta durante quest’ultima rivoluzione, ne deriva che, se qualche individuo ebreo venisse condannato personalmente per la parte prosa a questa rivoluzione, la parto della condanna concernente la confisca dei beni cesserà ad avero effetto, come già compresa nella multa imposta a tutta l’Università degli Ebrei.

I rispettivi ministri e governatori, e l’intendente generale de’ beni camerali sono incaricati della esecuzione del presente decreto ognuno nella parte che lo riguarda: Tale essendo la sovrana nostra mente e volontà.

Dato in Modena dal nostro ducal palazzo questo giorno 22 marzo 1831.

FRANCESCO

 

 

 

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