Il capitano d’armi della Camera Reginale di Sicilia

Il capitano d’armi della Camera Reginale di Sicilia, una figura di notevole importanza che proviamo a scoprire con questo articolo.

Approntiamo una riflessione che ci auguriamo possa dar vita a degli interessanti contenuti sull’amministrazione della giustizia nella Sicilia di Carlo V, Imperatore. Le parole che seguiranno sono basate su un documento rinvenuto all’interno dell’Archivio di Stato di Palermo, tra i registri della Real Cancelleria al volume 308, con cui l’Imperatore Carlo V (nei documenti indicato come Sua Cesarea et Catholica Maestà), nominò, il 18 novembre 1536, Aloysio Gilbert Capitano d’armi della Camera Reginale,

“ […] ad regiu et nostru beneplacitu vi constituimo creamo et ordinamo Capitano di armi inla fidelissima cita di Siragusa cita di Liontini et terri di mineo vizini santo stefano [di briga] et francavigla citati et terri di ditta Camera Reginali cum iurisdicioni ampla civili et criminali mero et mixto imperio et onnimoda gladij p.te cum tutti quelli preminencij prerogativij […]”

e indicò modi e forme per amministrare la giustizia entro la sua giurisdizione. Vi starete chiedendo, a questo punto, cosa sia la Camera Reginale di cui parliamo. Essa costituì un insieme di terre e città, un feudo in sostanza, di esclusiva pertinenza della regina, amministrato per mezzo di un governatore, venne istituita, nel 1302, sotto il regno di Federico III d’Aragona in favore della moglie Eleonora di Napoli e cessò di esistere nel 1537, anno in cui venne abolita. Rientravano sotto la giurisdizione e amministrazione della Camera Reginale, come si legge nel documento soprastante, le città e i territori di Paternò, Mineo, Vizzini, Castiglione di Sicilia, Francavilla di Sicilia, Siracusa, Lentini, Avola, il borgo messinese di Santo Stefano di Briga e l’isola di Pantelleria.

La concessione di poteri giurisdizionali sia in materia civile che criminale era rafforzata dalla presenza della locuzione mero et misto impero, che garantiva al suo detentore poteri politici, fiscali, giurisdizionali, militari e amministrativi.

Dopo la nomina e l’elenco dei poteri e delle prerogative propri del Capitano d’armi della Camera Reginale, l’Imperatore passò ad istruire sulla procedura da adottare nell’amministrazione concreta della giustizia. In primis nominò due consiglieri

“[…] et cum tenor perncui constituimo et creamo ali m.ci m. mas. Danieli et m. perotto Scales V.I.D cum Consiglo dili quali prochidiriti ala determinacioni dila iustitia ali quali vi damo per vostri iudichi […]”

prescrivendo in seguito i tempi e i riti da rispettare per la “effettiva executioni dila iusticia” nei confronti dei delinquentes che confesseranno, i quali dovranno essere giudicati entro otto giorni, mentre coloro che saranno colti in flagranza di reato dovranno essere giudicati entro quattro giorni:

“prochidiriti ala effettiva executioni dila iusticia contra quelli che haviranno stati per vui tormentati cum voto et intervento predicto et haviranno confessato et ratificato lidoni riti uno termino ex ordinario di iorni octo nisi fuerit de prehensi in fraganti crimine in tal caso serra di iorni quattro”.

Durante i giorni di attesa del “processo” i delinquentes potevano produrre memorie e istanze, a mezzo dei relativi avvocati, per tentare di scampare in extremisal giudizio; l’inerzia invece conduceva direttamente al giudizio.

Le sentenze emesse in questo grado di giudizio, prescrive l’Imperatore, erano passibili di ricorso in Regia Gran Corte

“[…] dili sentencij et interloquitorij per vui et vostri iudici suo ordine ferendi si poza haviri recurso ad vui et ala regia gran curti […]”.

Dopo aver fornito tutte le indicazioni necessarie, si passa alla chiusura con le raccomandazioni finali e l’indicazione della pena da applicarsi ai trasgressori di quanto prescritto dall’Imperatore; leggiamo le parole cariche di formalismo e rigore con cui si conclude il documento in analisi

“[…] comandamo a tutti et singuli officiali et presenti ali m.ci capitanij senaturi iurati iudici baruni feudatari et altri qualsivogla officiali et personi […] ditto regio et nostro beneplacito perdurante et perfino ad altro ordini et comandamento dila prefata Cesarea Maestà del Imperatori nostro signuri oy nostro ad vui spectabili Aloysio Giliberto digiano teniri honorari tutta […] et reputari per Capitano di armi cum li supraditti poteri et preminencij et non fazano ne permittano si faza lo contrario sila grazia di sua maestà cesarea tenino cara et ala pena di florini dechimilia di applicarisi alo regio fisco desiderano non incurriri […]”

A dispetto di quanto abbiamo letto e scritto, dei buoni propositi del sovrano, l’amministrazione della giustizia in Sicilia è da sempre stata prerogativa dei baroni, sia in possesso del mero et misto impero sia privi, che in virtù della lontananza del monarca spadroneggiavano entro i loro feudi. Frequenti erano le usurpazioni di potestà reali, condotte divenute consuetudine in barba a costituzioni e prescrizioni reali. Si pensi che fino alla fine del XVIII secolo potevano trarre in arresto con la semplice formula “per motivi a noi ben visti.

L’Imperatore Carlo V aveva a cuore una riforma della giustizia, che potesse dare una sorta di equità in terra sicula dove i baroni e il ceto magistratuale dominavano su tutto e tutti; ciò lo si evince dagli scritti del La Lumia e di altri contemporanei, dato che ancor di più risalta e si evince da documenti come quello appena analizzato dove gli intenti imperiali sembrano tendenti ad un’amministrazione più equa della giustizia.

TRASCRIZIONE:

ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, REAL CANCELLERIA, 308 f. 115.

Carolus et

Ioana,

Mag.r Iust.rius et presidens cum s.pli viro Aloysio Gilbert Comendatoriio o divis s.ts Iatus Regio Cons. diletto salute havendosi havuti avisi che la Sacra Regina germana che in gloria sancta sia havea passato di quista vita cum deliberacione de quisto Sacro Regio Consiglio si accordao proviti et ordinao che lo s.pli di avo. Regio Consiglieri et uno dili maestri razionali di questo predicto regno si havesse di conferiri inla Camera Reginali cum ordini di exegiri et compliri tutto quello li è stato commiso et ordinato per nostri instructioni como nostro vicario et havendo di provedere de persona idonia con digna et sufficienti alo guberno et bon rigimento dila fidelissima cita di Siragusa nec non dila cita di Liontini et terri di mineo vizini sanpho et francavigla quali como et dicto ipa ser.ma s.ra Regina teneva in sua vita per Camera reginali havendo consideracioni ala experiencia del guberno et regimento vostro et quanto siti affectato et prontu alo serivicio dila Cesarea et Catholica Maestà del Imperatori Nostri Signori cum deliberacione del dicto sacro regio consiglo per compliri cum lo servicio di sua maestà finaintanto et per la maestà sua altramenti se provedessi et ordinassi di ditta camera dila quali perfina ad hora per la maestà sua non è stato provisto tenore … ad regiu et nostru beneplaciutu vi constituimo creamo et ordinamo Capitano di armi inla fidelissima cita di Siragusa cita di Liontini et terri di mineo vizini sanpho et francavigla citati et terri di ditta Camera Reginali com iurisdicioni ampla civili et criminali mero et mixto imperio et onnimoda gladij p.te cum tutti quelli preminencij prerogativij et p.ti soliti et consueti ad Capitanij di armi ita ditto regio et nostro beneplacito perdurante vui prefato s.pli et nixuno altro siati et digiati essere Capitano di armi in ditti citati et terri cum … predicta et cum tenor perncui constituimo et creamo ali m.ci m. mas. Danieli et m. perotto Scales V.I.D cum Consiglo dili quali prochidiriti ala determinacioni dila iustitia ali quali vi damo per vostri iudichi et persicis onnibus officialibus baronibus feudatariis cuubus et habitatoribus et alijs conbuscumque personis in dittis civitatibus et terris dicte Camere ac earum terminis et terrio digentibus como rantibus et affluentibus cum aucte et plenarie po.te di potiri prochediri contro delinquentes et facinorosos ad turturari et ad gacuis turmentor genera et ad exoner iusticie secundo la exigencia dili casi et delitti ac personarum qualitate parendovi indicij sufficienti cum voto tamen et interventu dili ditti m. … masi Danieli et m. perotto Scales V.I.D. non obstante che non fussiro dati termini conclusi processi ne facti defensioni dispensando per lo presenti ali capituli rito constitutioni et pragmatica dilo regno incontrario disponeti veru di innanti prochidiriti ala effettiva executioni dila iusticia contra quelli che haviranno stati per vui tormentati cum voto et intervento predicto et haviranno confessato et ratificato lidoni riti uno termino ex ordinario di iorni octo nisi fuerit de prehensi in fraganti crimine in tal caso serra di iorni quattro vel cirta comu vi parira cum voto et intervento preditto infra la quali termino porranno li ditti delinquenti confessi et ratificari ut supra fari loro defensioni et evacuacioni ad uso li perbattioni per loro fatti et loro confessioni dando la copia di ditti perbattioni et confessioni seu quelli fachendo legiri alloro advocati et procuratori como … digiranno et si infra ditto termino non farranno defensioni et evacuacioni relevanti prochediriti cum voto preditto ala effettiva executioni dila iusticia volimo tamen che dili sentencij et interloquitorij per vui et vostri iudici suo ordine ferendi si poza haviri recurso ad vui et ala regia gran curti tanto per app.ni quanto per alia iuris remedia per ut ius et iusticia exegerit ita tamen que ab uncijs [contra] infra a sentencijs et interloqutorijs vostri et vostros iudicium non possit appellari quia sit de vostra certa sciencia procedit … comandamo a tutti et singuli officiali et presenti ali m.ci capitanij senaturi iurati iudici baruni feudatari et altri qualsivogla officiali et personi tanto di la ditta cita di Siragusa quanto dili ditti cita di Liontini et terri di mineo vizin sanpho et francavigla qts ditto regio et nostro beneplacito perdurante et perfino ad altro ordini et comandamento dila prefata Cesarea Maestà del Imperatori nostro signuri oy nostro ad vui spectabili Aloysio Giliberto digiano teniri honorari tutta … et reputari per Capitano di armi cum li supraditti poteri et preminencij et non fazano ne permittano si faza lo contrario sila grazia di sua maestà cesarea tenino cara et ala pena di florini dechimilia di applicarisi alo regio fisco desiderano non incurriri. Dat in urbe felici Panhormi die xviii novembris X inditionis 1536.

El Mast Iusticier

Autore: Davide Alessandra

Davide Alessandra, laureando in giurisprudenza e studente di archivistica, paleografia e diplomatica presso la scuola dell’Archivio di Stato di Palermo.

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